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L'assunzione delle Persone Disabili presso la Pubblica Amministrazione


Le persone disabili in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 15 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
  • invalide civili (con una riconoscimento di invalidità superiore al 45%)
  • invalide del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%)
  • non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi)
  • sordomute (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)
  • invalide di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra)
Queste le Modalità per Essere Assunti:

La legge n. 68/99
  • prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni di lavoratori disabili in conformità a quanto previsto dal Decreto n. 29/93 (e successive modifiche) in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, cioè:
  • tramite concorsi pubblici (Attenzione al fatto che non vi è più il limite di età per la partecipazione ai concorsi, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni L. 127/97)
  • tramite avviamento da parte del Centro per l'impiego con chiamata numerica (per i profili per i quali è necessario il solo requisito della scuola dell'obbligo)
  • prevede, inoltre, l'ulteriore possibilità di stipulare le convenzioni per l'inserimento lavorativo (ex art. 11), procedendo, quindi, solo in questo caso, con chiamata nominativa.

Per le assunzioni che non richiedono il concorso la p.a. procede con chiamata numerica con verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere.

Possono essere stipulate anche le Convenzioni di cui all'art.11 della legge 68/99 con i Centri per l'Impiego, con le quali si prevede un programma mirante all'inserimento lavorativo della persona disabile.

I datori di lavoro pubblici che vogliano adempire all'obbligo tramite convenzione ex art. 11 devono inoltrare la richiesta entro 60 giorni dalla trasmissione di una proposta di convenzione.

La possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso di stipula della Convenzione.

Per le assunzioni per le quali è richiesta la prova selettiva (concorso pubblico) si deve riservare fino al 50% dei posti messi a concorso nei limiti della complessiva quota d'obbligo alle persone disabili iscritte nelle liste speciali. La quota d'obbligo è calcolata sulla scopertura dell'organico.

Nel caso partecipino al concorso persone disabili non disoccupate (quindi non iscritte nelle liste speciali) che non possono usufruire della riserva dei posti messi a concorso, esse possono essere assunte qualora ricorrano due condizioni:
  • siano risultate idonee al concorso (abbiano, cioè, raggiunto una votazione sufficiente ma non rientrino tra i vincitori)
  • vi siano ancora posti scoperti rispetto alla quota d'obbligo (la P.A., cioè, è tenuta ad assumere ancora personale disabile)
  • I bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire alle persone disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.
  • Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione.
Dove Andare

E' consigliabile recarsi presso il Centro per l'impiego della propria zona di residenza per l'iscrizione alla liste speciali; qui è possibile inoltre consultare i prospetti informativi dei datori di lavoro obbligati all'assunzione: i prospetti sono pubblici e consultabili (in spazi aperti al pubblico) ai sensi della legge 241/91 che garantisce il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

Presso il Centro per l'Impiego è possibile inoltre informarsi gli avvisi pubblici relativi per le chiamate a graduatoria limitata.

L'art. 16 della legge 56/87, che detta l'accesso alla P.A. limitatamente ai profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo è stato abrogato nella parte relativa al sistema delle liste e connesse procedure di punteggio di anzianità (D.Lgs. 297/02 e Accordo tra il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 10 dicembre 2003).

Riferimenti Legislativi
  • Legge 68 del 12 marzo 1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art.7; art. 11; art. 9 ; art. 10; art.7 (Modalità di assunzioni obbligatorie), art.11 (Convenzioni) e art. 16 (Concorsi presso le p.a.).
  • Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n.333, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99, art. 6 e art.7.
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
  • Circ. 77 del 24 novembre 1999 Legge 68/99 recante " Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Modifiche alla disciplina della Legge 2 aprile 1968 n. 482.
  • Legge 241 del 7 agosto 1990, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1990 n° 192, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", artt. 22 - 28
  • Legge 381 del 8 novembre 1991, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 1991 n° 283 "Disciplina delle cooperative sociali" art. 1, comma 1, lettera b
  • Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998 n. 5, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
  • Legge n. 56 del 28 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987, n. 51 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" , art 16.
  • Decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" art.36, come modificato dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 pubblicato in Suppl. ordinario n. 65/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 82, 8 aprile "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa".
  • Legge n. 127 del 15 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Supplemento ordinario "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" art. 3


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