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Il Rapporto di Lavoro dei Disabili Obbligatoriamente Assunti


Il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti. Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

In caso di aggravamento delle condizioni di salute del disabile, che comporti l'impossibilità di svolgere le mansioni affidate, il datore di lavoro e/o lo stesso disabile può richiedere l'accertamento, circa la compatibilità tra le condizioni di salute del disabile e l'attività svolta, alla apposita Commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza (art. 4 legge 104/92).

La richiesta di accertamento e il periodo necessario al suo svolgimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.

La norma è evidentemente volta a consentire al datore di lavoro di ricollocare l'invalido all'interno della propria organizzazione produttiva, anche attraverso i "possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro". Il lavoratore, dunque, potrà essere licenziato solo qualora la Commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'impresa, nonostante gli adattamenti.

Nel caso in cui risulti impraticabile anche tale soluzione, i lavoratori vengono avviati, previo licenziamento, presso altra azienda, senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8 della legge 68/99. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

Il licenziamento collettivo (ex artt. 4 e 24, L. 223/91) e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono annullabili se comportano una riduzione della quota d'obbligo al di sotto di quella stabilita dalla legge.

L'annullabilità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo comporta il diritto del lavoratore invalido alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, Legge n. 300/70 (Statuto dei diritti dei lavoratori).

La Direzione Provinciale del Lavoro dispone la decadenza dall'indennità di disoccupazione, nonché la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto offerto dal datore di lavoro corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate al momento dell'iscrizione o reiscrizione nelle liste speciali.

Inoltre:

il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a conservare il posto di lavoro ai soggetti divenuti inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a prescindere dalla responsabilità del datore di lavoro.

i lavoratori divenuti inabili per malattia o infortunio, sul lavoro o meno, non possono essere licenziati per giustificato motivo qualora possano essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, in quest'ultimo caso con diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Riferimenti Legislativi
  • Legge 23 luglio 1991, n. 223 pubblicata in G.U. del 27 luglio 1991) Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato dei lavoro.
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
  • Legge n° 68 del 12 Marzo 1999, pubblicata in G.U. 23 Marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 10).

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