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Stiamo inserendo documentazione ora le aree complete sono la sezione :  Delle Barriere Architettoniche
E la sezione delle Leggi che riguardano i: Lavoratori Disabili
ed anche la sezione: Autocertificazione

Le Agevolazioni per il Settore Auto chi ne ha Diritto

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
  • Non vedenti e sordomuti.
  • Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento.
  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
  • Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.Per quanto riguarda i sordomuti, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata Legge) presso la ASL. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, undefinedaffetti da grave limitazione della capacità di deambulazioneundefined. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.


Per Quali Veicoli?


Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi (vedi la tabella a fine capitolo), oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:
  • Motocarrozzette.
  • Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
  • Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

La Detraibilità ai Fini IRPEF delle Spese per i Mezzi di Locomozione


Spese di Acquisto:
  • Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
  • La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
  • È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato risulta precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
  • In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio spetta al

Le Agevolazioni per i Disabili

  • Netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
  • Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese.
  • Per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.), spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
  • Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
  • Spese per riparazioni.
  • Oltre che per l'acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.
  • Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
  • Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Intestazione del documento comprovante la spesa
  • Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.
  • Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

Le Agevolazioni IVA

  • È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull'acquisto contestuale di optional.
  • E' applicabile l'IVA al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
  • L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
  • Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
  • L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

Gli Obblighi dell'Impresa


L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve:
  • Emettere fattura con l'annotazione che trattasi di operazione ai sensi della Legge 97/86 e della Legge 449/97, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della Legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
  • Comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
  • La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.
  • Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.