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La Patente il Primo Passo nella Visita.

Il codice la strada prevede:

Articolo 119/4 c. del decreto legislativo n. 285/92

"L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da Commissioni Mediche Locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulate in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze". (Omissis)

Articolo 119/8 c.del decreto legislativo n. 285/92

(Omissis)C)... delle commissioni mediche... dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui a) del comma 4 (mutilati e minorati fisici n.d.r.). In queste ipotesi, dovrà farne parte anche un ingegnere del ruolo della direzione generale della MCTC.(Omissis).

Alla persona disabile che voglia guidare un autoveicolo su lasciate le patenti A, B, C o D speciali (che un tempo era chiamata la patente F). Per ottenere il rilascio di una patente speciale per la persona disabile dovrà effettuare una visita di idoneità presso la commissione medica locale predisposto proprio questo tipo di accertamento.

Ogni provincia italiana solitamente ha istituito una commissione di questo tipo, a eccezione di qualche provincia nel quale esistono più commissioni divise per maggiori aziende sanitarie (la norma prevede una commissione ogni 500.000 abitanti). Si tratta di una commissione presieduta dal responsabile dell'ufficio della medicina legale Asl di riferimento, è composta da altri due medici e integrata da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della motorizzazione civile (in casi particolari la commissione può comunque avvalersi della consulenza di esperti, come previsto dal codice della strada).

Per richiedere la visita di idoneità è necessario presentare un certificato medico redatto su apposito modulo, congiuntamente a un documento di riconoscimento valido. La visita solitamente in richiesta presso la segreteria della commissione medica locale per le patenti della provincia di residenza, nel caso in cui si scelga di presentare la domanda presso una commissione diversa da quella di de la provincia di residenza spetterà alla commissione accettare o rifiutare la richiesta di accertamento.

Nel corso della visita la persona disabile presenterà documentazione ulteriore in suo possesso (oltre certificato) che sia stata rilasciata da un centro di riabilitazione o da uno specialista. Si potrà anche decidere di avvalersi dell'assistenza di un medico di fiducia durante la visita della commissione. Il riconoscimento dell'idoneità alla guida passa attraverso la visita della commissione ma non solo, nel caso in cui questa nutra dubbi sulle effettive capacità della persona di mettersi alla guida di un autoveicolo, potrà richiedere di effettuare una prova pratica su di un veicolo adattato in base alle esigenze della persona. E solo in seguito a questa eventuale prova la commissione potrà concedere uno l'idoneità.

Eventuale ricorso.

Può succedere che la commissione non concede l'idoneità la persona, in questo caso, si trova a dover seguire la prassi del ricorso, mediante la quale può richiedere un'ulteriore visita di accertamento. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal mancato riconoscimento dell'idoneità, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale, oltre alla richiesta di ulteriore accertamento, dovrà essere allegato anche il documento di diniego rilasciato dalla commissione medica locale.

Il ricorso si potrà presentare sia nel caso in cui venga negata l'idoneità sia qualora la persona non accetti di adattamenti imposti dalla commissione nel corso della visita.

La raccomandata potrà essere inviata a:

Ministero delle Infrastrutture Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre ex "Mot 5" Via G. Caraci 36, 00 156 Roma.

Al ricorso si dovrà allegare il documento di diniego debitamente compilato, da richiedere alla Commissioni Mediche Locali al momento della visita. Sarà la Motorizzazione Civile a comunicare al richiedente la data e la commissione superiore per il nuovo accertamento. Anche in questo secondo caso la persona potrà decidere di avvalersi dell'assistenza di un medico di fiducia (la cui spesa sarà a carico dell'assistito).