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Nuovi Contributi INPS per Lavoratori Domestici, Colf, Assistenti Personali, Badanti


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In vigore dal 1° gennaio 2008 i nuovi minimi contrattuali e i nuovi contributi INPS per lavoratori domestici, colf, assistenti personali, badanti.

Dal primo gennaio scorso gli stipendi base di colf, badanti e babysitter sono stati ritoccati al rialzo. E' l'effetto del nuovo contratto per il lavoro domestico, che ha spalmato gli aumenti in due tranche, tra marzo 2007 e l'inizio di quest'anno.

Il contratto inquadra i lavoratori in otto livelli, a seconda delle mansioni che svolgono. La "scala" parte dai collaboratori domestici alle prime armi e arriva a chi, dopo un'adeguata formazione professionale, assiste persone non autosufficienti.

Ecco le tabella con i nuovi minimi:

Minimi Contrattuali dal 1° Gennaio 2008
Tabella A
Lavoratori Conviventi (valori mensili)
A 557,92
-
AS
659,36
-
B
710,08
-
BS
760,80
-
C
811,52
-
CS
862,24
-
D
1.014,40
più indennità 150,00
DS
1.065,00
più indennità 150,00

Tabella B
Lavoratori di cui Art. 15 - 2° Co. (valori mensili)
B 507,20
BS
532,56
C
588,35

Tabella C
Lavoratori non Conviventi (valori orari)
A
4,06
AS
4,77
B
5,07
BS
5,38
C
5,68
CS
5,98
D
6,90
DS
7,20

Tabella D
Assistenza Notturna (valori mensili)

Autosufficente Non Autosufficente
BS 874,92

CS

991,58
DS

1.224,89

Tabella E
Presenza Notturna (valori mensili)
Livello Unico
585,82

Tabella F
Indennità Vitto Alloggio (valori giornalieri)
pranzo e/o calazione
1,666
cena
1,666
alloggio
1,441
Totale
4,773

Contributi INPS per il 2008


Come ogni anno, l'Inps ha rivalutato i contributi per colf, badanti, baby sitter e altri lavoratori domestici. Pubblichiamo la tabella con i nuovi valori in vigore per tutto il 2008. Il contributo è determinato in base alla retribuzione e all'orario di lavoro: se quest'ultimo non supera le 24 settimanali, è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria.

Se invece l'orario di lavoro settimanale supera le 24 ore, il contributo dovuto è fisso (oltre che sensibilmente più basso), qualunque sia l'importo della retribuzione oraria. Il datore di lavoro deve versare l'intero importo del contributo, compresa la quota a carico del lavoratore, che potrà poi essere trattenuta dalla busta paga.

Ai valori qui sotto bisognerà fare riferimento per i contributi relativi al trimestre gennaio-marzo 2008, che andranno versati tra il primo e il 10 aprile prossimi.


Retribuzione oraria effettiva Contributo con CUAF
(Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)
Contributo senza CUAF *
(Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)
Rapporti di lavoro di durata inferiore alle 24

ore settimanali:
Retribuzione oraria effettiva
da € 0 a € 6,95
1,29 (0,31)
1,25 (0,31)
Retribuzione oraria effettiva
da € 6,96 a € 8,48
1,46 (0,35) 1,42 (0,35)
Retribuzione oraria effettiva
oltre € 8,48
1,78 (0,43) 1,73 (0,43)
Rapporta di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali
0,94 (0,22) 0,91 (0,22)
* Il contributo senza la quota CUAF (cassa unica per gli assegnifamiliari) è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoroo è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore dilavoro.

Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale del vitto e alloggio sempre ripartito in misura oraria.