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Regole Particolari per i Disabili con Ridotte o Impedite Capacità Motorie

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto.La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

Per quali veicoli:

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
  • Motocarrozzette.
  • Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella.

L'adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
  • Pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica, idraulica.
  • Scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica, idraulica.
  • Braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica, idraulica.
  • Paranco ad azionamento meccanica, elettrica, idraulica.
  • Sedile scorrevole, girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo.
  • Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza).
  • Sportello scorrevole.
  • Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.
 

L'Iva Agevolata per gli Acquisti


Per i disabili con ridotte capacità motorie che non risultano affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:
  1. L'acquisto può riguardare, oltre agli autoveicoli, anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile.
  2. I veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile.
  3. Il diritto all'Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.
 

Gli Obblighi dell'Impresa

 

L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge 97/86 e della Legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la Legge 449/97), ovvero della Legge 342/2000.

Nel caso di importazione, gli estremi della Legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale. I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati in questa sezione dovranno presentare:
  1. Fotocopia della patente di guida "speciale" o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico.
  2. Ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, auto-dichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi).
  3. Fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria.
  4. Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.Categorie di veicoli agevolabili.

Autovetture (*)

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Autoveicoli per il Trasporto Promiscuo (*)

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Autoveicoli Specifici (*)

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Autocaravan (*) (1)

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.

Motocarrozzette

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

Motoveicoli per Trasporto Promiscuo

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente.

Motoveicoli per Trasporti Specifici

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

  • (*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.
  • (1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19% Non è agevolabile l'acquisto di Quadricicli Leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.
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