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L'Aliquota IVA Agevolata per Ausili Tecnici e Informatici


L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio. Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servo-scala,  piattaforme, sollevatori). Per l'individuazione dei beni si veda la nota 8 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici (es. computer, modem, fax, software). Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) Facilitare:
  • La comunicazione interpersonale.
  • L'elaborazione scritta o grafica.
  • Il controllo dell'ambiente.
  • L'accesso all'informazione e alla cultura.
b) Assistere la Riabilitazione.La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici. Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:
  • Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico.
  • Certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Altre Agevolazioni per i non Vedenti


In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:
  • La detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.
  • La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro.
  • In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.
  • La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.
  • Detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.
  • La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.
  • Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
  • Aliquota IVA agevolata del 4%.
  • L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.
  • L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

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