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Convenzioni per Favorire l'Inserimento e l'Integrazione Lavorativa delle Persone Disabili
La normativa per il diritto al lavoro delle persone disabili indica quali soggetti possono stipulare convenzioni per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili: i Centri per l'Impiego con i datori di lavoro pubblici e privati (anche se non soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della legge 68/99 perch occupano meno di 15 dipendenti).
I Centri per l'Impiego con le cooperative sociali (di tipo b) o loro consorzi, organizzazioni di volontariato, altri enti pubblici e privati che svolgono attivit idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili.
Si possono individuare tre tipologie di convenzioni:Tra datori di lavoro e i Centri per l'Impiego possono essere stipulate :
- Convenzioni di inserimento lavorativo
- Convenzioni di integrazione lavorativa tra i Centri per l'Impiego e le cooperative sociali o loro consorzi, le organizzazioni di volontariato, altri enti pubblici e privati possono essere stipulate.
- Convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili.
Per le convenzioni di inserimento lavorativo e di integrazione lavorativa il datore di lavoro che deve manifestare la volont di stipula al Centro per l'Impiego competente per territorio.
Le convenzioni di inserimento lavorativo devono prevedere i tempi e le modalit di assunzione.
Pu essere previsto:
- L'assunzione attraverso richiesta nominativa. Grazie alla convenzione si pu ricorrere integralmente alla scelta nominativa.
- Lo svolgimento di tirocini con finalit formative e di orientamento per un periodo di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
- L'assunzione con contratto di lavoro a termine.
- Lo svolgimento di periodi di prova pi lunghi rispetto a quelli previsti dal CCNL. Se l'esito negativo dipende dalla disabilit del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
- Le mansioni e le modalit del loro svolgimento.
- Le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio assicurate dai servizi regionali o dai Centri di orientamento professionale.
- Verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo.
La stipula delle convenzioni comporta al possibilit di avvalersi anche di agevolazioni economiche, previste dall'art. 13 della Legge 68.
Per le convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili stipulate con soggetti pubblici e privati che svolgono attivit idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili (tra i quali cooperative sociali di tipo b o loro consorzi, organizzazioni di volontariato, centri di formazione professionale) promotore il Centro per l'Impiego.
Il contenuto di tali convenzioni viene concordato di volta in volta e, comunque, una tipologia di convenzione in cui predomina l'aspetto formativo propedeutico all'inserimento lavorativo.E' opportuno recarsi al Centro per l'Impiego territorialmente competente.
Riferimenti Legislativi:
- Legge n 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art.11 (Convenzioni).
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n 333. pubblicato nella G.U. n 270 del 18.11.2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 68/99, art.13.
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 febbraio 2001. Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunit Montane, per la definizione di linee programmatiche e per la stipula delle convenzioni.
- Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 ottobre 2001. Risposta a quesito su convenzioni Legge 12 marzo 1999, n 68 art 11, comma 2.
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