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Convenzioni per Favorire l'Inserimento e l'Integrazione Lavorativa delle Persone Disabili
La normativa per il diritto al lavoro delle persone disabili indica quali soggetti possono stipulare convenzioni per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili: i Centri per l'Impiego con i datori di lavoro pubblici e privati (anche se non soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della legge 68/99 perché occupano meno di 15 dipendenti).
I Centri per l'Impiego con le cooperative sociali (di tipo b) o loro consorzi, organizzazioni di volontariato, altri enti pubblici e privati che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili.
Si possono individuare tre tipologie di convenzioni:Tra datori di lavoro e i Centri per l'Impiego possono essere stipulate :
- Convenzioni di inserimento lavorativo
- Convenzioni di integrazione lavorativa tra i Centri per l'Impiego e le cooperative sociali o loro consorzi, le organizzazioni di volontariato, altri enti pubblici e privati possono essere stipulate.
- Convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili.
Per le convenzioni di inserimento lavorativo e di integrazione lavorativa è il datore di lavoro che deve manifestare la volontà di stipula al Centro per l'Impiego competente per territorio.
Le convenzioni di inserimento lavorativo devono prevedere i tempi e le modalità di assunzione.
Può essere previsto:
- L'assunzione attraverso richiesta nominativa. Grazie alla convenzione si può ricorrere integralmente alla scelta nominativa.
- Lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento per un periodo di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
- L'assunzione con contratto di lavoro a termine.
- Lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal CCNL. Se l'esito negativo dipende dalla disabilità del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
- Le mansioni e le modalità del loro svolgimento.
- Le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio assicurate dai servizi regionali o dai Centri di orientamento professionale.
- Verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo.
La stipula delle convenzioni comporta al possibilità di avvalersi anche di agevolazioni economiche, previste dall'art. 13 della Legge 68.
Per le convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili stipulate con soggetti pubblici e privati che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili (tra i quali cooperative sociali di tipo b o loro consorzi, organizzazioni di volontariato, centri di formazione professionale) promotore è il Centro per l'Impiego.
Il contenuto di tali convenzioni viene concordato di volta in volta e, comunque, è una tipologia di convenzione in cui predomina l'aspetto formativo propedeutico all'inserimento lavorativo.E' opportuno recarsi al Centro per l'Impiego territorialmente competente.
Riferimenti Legislativi:
- Legge n° 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art.11 (Convenzioni).
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n° 333. pubblicato nella G.U. n° 270 del 18.11.2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 68/99, art.13.
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n° 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 febbraio 2001. Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane, per la definizione di linee programmatiche e per la stipula delle convenzioni.
- Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 ottobre 2001. Risposta a quesito su convenzioni Legge 12 marzo 1999, n° 68 art 11, comma 2.
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