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Convenzioni per Favorire l'Inserimento e l'Integrazione Lavorativa delle Persone Disabili


La normativa per il diritto al lavoro delle persone disabili indica quali soggetti possono stipulare convenzioni per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili: i Centri per l'Impiego con i datori di lavoro pubblici e privati (anche se non soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della legge 68/99 perché occupano meno di 15 dipendenti).

I Centri per l'Impiego con le cooperative sociali (di tipo b) o loro consorzi, organizzazioni di volontariato, altri enti pubblici e privati che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili.

Si possono individuare tre tipologie di convenzioni:

Tra datori di lavoro e i Centri per l'Impiego possono essere stipulate :
  • Convenzioni di inserimento lavorativo
  • Convenzioni di integrazione lavorativa tra i Centri per l'Impiego e le cooperative sociali o loro consorzi, le organizzazioni di volontariato, altri enti pubblici e privati possono essere stipulate.
  • Convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili.

Per le convenzioni di inserimento lavorativo e di integrazione lavorativa è il datore di lavoro che deve manifestare la volontà di stipula al Centro per l'Impiego competente per territorio.
Le convenzioni di inserimento lavorativo devono prevedere i tempi e le modalità di assunzione.

Può essere previsto:
  • L'assunzione attraverso richiesta nominativa. Grazie alla convenzione si può ricorrere integralmente alla scelta nominativa.
  • Lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento per un periodo di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
  • L'assunzione con contratto di lavoro a termine.
  • Lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal CCNL. Se l'esito negativo dipende dalla disabilità del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le convenzioni di integrazione lavorativa, oltre a quanto previsto per quelle di inserimento lavorativo, devono prevedere:
  • Le mansioni e le modalità del loro svolgimento.
  • Le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio assicurate dai servizi regionali o dai Centri di orientamento professionale.
  • Verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo.

La stipula delle convenzioni comporta al possibilità di avvalersi anche di agevolazioni economiche, previste dall'art. 13 della Legge 68.

Per le convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili stipulate con soggetti pubblici e privati che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili (tra i quali cooperative sociali di tipo b o loro consorzi, organizzazioni di volontariato, centri di formazione professionale) promotore è il Centro per l'Impiego.

Il contenuto di tali convenzioni viene concordato di volta in volta e, comunque, è una tipologia di convenzione in cui predomina l'aspetto formativo propedeutico all'inserimento lavorativo.
E' opportuno recarsi al Centro per l'Impiego territorialmente competente.

Riferimenti Legislativi:

  • Legge n° 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art.11 (Convenzioni).
  • Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n° 333. pubblicato nella G.U. n° 270 del 18.11.2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 68/99, art.13.
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n° 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 febbraio 2001. Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane, per la definizione di linee programmatiche e per la stipula delle convenzioni.
  • Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 ottobre 2001. Risposta a quesito su convenzioni Legge 12 marzo 1999, n° 68 art 11, comma 2.


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