Per Noi Sociale
Il Collocamento Mirato
Un aspetto di centrale importanza della Legge 68/99 per il diritto al lavoro delle persone disabili è il collocamento mirato che prevede, attraverso l'azione svolta dai servizi per l'inserimento lavorativo, il reale incontro tra capacità lavorative del disabile e le esigenze e necessità delle imprese.
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
La legge 68/99 prevede che le persone disabili in possesso di una invalidità (secondo la definizione dell'art. 1) che aspirano ad un lavoro conforme alle proprie capacità devono iscriversi nelle liste tenute presso l'Ufficio per l'impiego territorialmente competente che annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed il conseguente collocamento delle persone disabili.
Tale collocamento può essere attuato con strumenti flessibili. Gli uffici competenti,infatti, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di inserimento lavorativo finalizzate al conseguimento degli obiettivi occupazionali.
Nelle convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsto dal contratto di lavoro.
Per le persone disabili che presentano particolari caratteristiche e maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro possono essere stipulate convezioni di integrazione lavorativa anche con cooperative sociali che devono prevedere le mansioni e le modalità del loro svolgimento, le forme di sostegno, le verifiche periodiche.
Riferimenti Legislativi- Legge 68/99 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Decreto del 10 ottobre 2000, n. 333. pubblicato nella G.U. n. 270 del 18.11.2000 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 68/99.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della Legge 12 marzo 1999 N° 68.
- Lettera Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni.
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