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L'accertamento delle Condizioni di Disabilità


Aventi Diritto

Per le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Per le persone non vedenti o sordomute l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni per l'accertamento dell'invalidità integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall'articolo 4 della Legge 104/92.

Tale accertamento può essere effettuato anche in più fasi temporali consequenziali e contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

Per la valutazione e verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale l'INAIL svolge l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

L'Istituto utilizzerà una scheda per la definizione delle capacità in linea con il predetto provvedimento, curando la formulazione della diagnosi funzionale e la redazione della relazione conclusiva che contiene "suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile", in aderenza agli indirizzi programmatici di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 28.

L'esito dell'accertamento costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro.

Per le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

L'accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile.

Infatti, la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

In questa ottica, la dichiarazione di incollocabilità prevista nel vecchio modello utilizzato per il riconoscimento della invalidità civile non ha più ragione di essere.

Anche gli invalidi totali con percentuale di invalidità pari al 100% e 100% più accompagno, hanno diritto:
  • alla valutazione delle capacità lavorative;
  • ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione risulti positiva.
Procedura

L'attività della commissione di cui all'articolo 4 della Legge 104/92 è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:

  • della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, sulla valutazione della documentazione medica preesistente.
  • Del profilo socio-lavorativo della persona disabile attraverso l'acquisizione di notizie utili per individuare la persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico.

L'accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative ed utilizzando precise definizioni medico-scientifiche stabilite dalla normativa di riferimento.

La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze, derivanti dalla valutazione globale formula entro 4 mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva che può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

La relazione conclusiva e la documentazione allegata è conservata presso gli uffici amministrativi della Azienda U.S.L. che ne trasmette copia alle commissioni mediche di verifica del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica per l'approvazione o la sospensione degli effetti dell'accertamento.

L'Azienda U.S.L. trasmette copia della relazione conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro.

Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa anche ai fini delle visite sanitarie di controllo.

Dove

La persona disabile richiede l'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio presso l'Azienda U.S.L. di residenza e precisamente alla commissione di cui all'art. 4 della legge 104/92.

La commissione effettua anche le visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante o aggravamento delle condizioni di disabilità. In questo caso l'accertamento può essere richiesto sia dalla persona disabile che dal datore di lavoro.


Riferimenti Legislativi.
  • - Legge 12 marzo 1999 n° 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della Legge 12 marzo 1999 n° 68" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.
  • Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 luglio 2001, n. 66: "Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità".


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