Per Noi Sociale
L'assunzione delle Persone Disabili Presso i Datori di Lavoro Privati
Le persone disabili in et lavorativa (cio che abbiano compiuto i 15 anni e che non abbiano raggiunto l'et pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro privati (ed enti pubblici economici) purch appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- Invalide civili (con una riconoscimento di invalidit superiore al 45%).
- Invalide del lavoro (con un riconoscimento di invalidit INAIL superiore al 33%).
- Non vedenti (persone colpite da cecit assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi).
- Sordomute (persone colpite da sordit alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).
- Invalide di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra).
- Mediante chiamata nominativa del datore di lavoro (il datore di lavoro cio sceglie la persona da assumere).
- Mediante chiamata numerica del datore di lavoro al Centro per l'Impiego che avvia il lavoratore seguendo l'ordine di graduatoria degli elenchi.
In sintesi pu essere effettuata:
- Da parte di datori di lavori che occupano da 15 a 35 dipendenti.
- Da parte di partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali e enti da questi promossi (scheda particolare).
- Da parte di datori di lavori che occupano da 36 a 50 dipendenti per il 50% delle assunzioni da effettuare.
- Da parte di datori di lavori che occupano pi di 50 dipendenti per il 60% delle assunzioni da effettuare.
Le persone con disabilit di tipo psichico sono sempre assunte mediante chiamata nominativa attraverso convenzioni tra datore di lavoro e Centro per l'Impiego previste dall'art.11 della l. 68/99.
Per poter effettuare la chiamata nominativa il datore di lavoro pu sia consultare l'elenco contentente la graduatoria unica degli aventi diritto (la lista infatti pubblica e consultabile purch nel rispetto della privacy degli iscritti) cos come scegliere tra gli aspiranti che si sono autocandidati presso l'azienda stessa.
Chiamata Numerica:- Il datore di lavoro che ha completato la percentuale di chiamate nominative deve procedere alla richiesta all'Ufficio competente degli altri riservatari: si tratta di una richiesta numerica nella quale il datore pu per precisare la qualifica richiesta ed eventualmente concordarne con il Centro per l'Impiego un'altra (art. 9 l. 68/99). La richiesta si intende presentata anche mediante l'invio dei prospetti informativi.
- L'Ufficio competente invia il lavoratore con la qualifica richiesta dai datori di lavoro (o quella concordata); in mancanza di lavoratori con tali qualifiche vengono avviati quelli con qualifiche simili secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio (anche attraverso convenzioni ex art. 12 o ex art.11).
- Il servizio procede comunque all'avviamento tenendo in considerazione le informazioni delle schede professionali e le altre informazioni riportate nei prospetti informativi, nonch nella richiesta di avviamento se il datore non si presenta senza motivo, entro 30 gg. dalla convocazione e quando non sia possibile stipulare una convenzione.
Dove Andare
E' consigliabile recarsi presso il Centro per l'impiego della propria zona di residenza per l'iscrizione alla liste speciali; qui possibile inoltre consultare i prospetti informativi dei datori di lavoro obbligati all'assunzione: i prospetti sono pubblici e consultabili (in spazi aperti al pubblico) ai sensi della legge 241/91 che garantisce il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.
L'avente diritto all'assunzione pu quindi auto candidarsi presso le aziende selezionando quelle di maggiore interesse.
Riferimenti Legislativi.- Legge 68 del 12 marzo 1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art.7; art. 11; art. 9 ; art. 10; art.7 (Modalit di assunzioni obbligatorie), art.11 (Convenzioni) e art. 16 (Concorsi presso le P.A.).
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n 333, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2000 n 270 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99, art. 6 e art.7.
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Circ. 77 del 24 novembre 1999 Legge 68/99 recante " Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Modifiche alla disciplina della Legge 2 aprile 1968 n 482.
- Legge 241 del 7 agosto 1990, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1990 n 192, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 22 - 28.
- Legge 381 del 8 novembre 1991, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 1991 n 283 "Disciplina delle cooperative sociali" art. 1, comma 1, lettera b.
- Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n 469, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998 n 5, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n 59".
- Legge n. 56 del 28 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987, n 51 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" , art 16.
- Decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n 29 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n 30 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" art.36, come modificato dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n 80 pubblicato in Suppl. ordinario n 65/L, alla Gazzetta Ufficiale n 82, 8 aprile "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa".
- Legge n 127 del 15 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 113 del 17 maggio 1997 - Supplemento ordinario "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivit amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" art. 3.
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