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Iscrizione alle Liste Speciali


Le persone disabili in età lavorativa (che abbiano compiuto i 15 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono iscriversi alle liste speciali purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
  • Invalidi civili con un riconoscimento di invalidità superiore al 45%.
  • Invalidi del lavoro con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%.
  • Non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi).
  • Sordomute (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).
  • Invalidi di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra.
Liste Speciali:

Le liste speciali sono elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica che raggruppa tutte le disabilità.

L'iscrizione presso le liste speciali è uno dei presupposti per l'inserimento lavorativo e la graduatoria rappresenta l'ordine di precedenza per l'invio presso i datori di lavoro per la parte di assunzioni che avviene attraverso chiamata numerica.

I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria sono:
  • Anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
  • Condizione economica.
  • Carico familiare.
  • Difficoltà di locomozione nel territorio.

Compete alle Regioni individuare elementi aggiuntivi in base alle esigenze territoriali.
Sono comunque escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite dal disabile in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

N.B.

L'iscrizione alle liste speciali è comunque indispensabile anche per le assunzioni con chiamata nominativa.
Possono essere iscritti anche i lavoratori stranieri regolarmente presenti nel nostro paese.
  • In attesa di una disciplina organica possono essere iscritte le categorie degli orfani e dei coniugi dei grandi invalidi o dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di sevizio e le categorie equiparate art.18, comma 2 Legge 68/99.
  • L'iscrizione è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (art. 1, comma 2, del DPR 10 Ottobre 2000, n. 333; circolare n. 66 del 10 Luglio 2001).

Non è più fissato il limite massimo di età di 55 anni, previsto dalla vecchia normativa, dopo il quale si era cancellati dagli elenchi del collocamento obbligatorio.

Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva.


Dove Andare:


Bisogna recarsi presso il Centro per l'Impiego e presentare la documentazione richiesta.
Si deve essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione:
  • Stato di Disoccupazione.
  • Stato Invalidante.

I lavoratori licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo mantengono la posizione che avevano al momento dell'inserimento in azienda.

L'iscrizione alle liste speciali deve essere una. Pertanto è possibile iscriversi presso il Centro per l'Impiego della zona di residenza, o, in alternativa, presso un Centro per l'Impiego di altra zona.

I centralinisti non vedenti hanno la possibilità di essere iscritti presso più centri per l'impiego.

Riferimenti Legislativi
  • Legge n. 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 8 (elenchi e graduatorie).
  • Decreto del 10 ottobre 2000, n. 333. pubblicato nella G.U. n. 270 del 18.11.2000 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99, art 9.
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.11 del 2 febbraio 1999. Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte costituzionale n. 454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968.

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