Per Noi Sociale
Iscrizione alle Liste Speciali
Le persone disabili in et lavorativa (che abbiano compiuto i 15 anni e che non abbiano raggiunto l'et pensionabile) e disoccupate possono iscriversi alle liste speciali purch appartenenti ad una delle seguenti categorie:
-
Invalidi civili con un riconoscimento di invalidit superiore al
45%
. -
Invalidi del lavoro con un riconoscimento di invalidit INAIL superiore al
33%
. - Non vedenti (persone colpite da cecit assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi).
- Sordomute (persone colpite da sordit alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).
- Invalidi di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra.
Le liste speciali sono elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica che raggruppa tutte le disabilit.
L'iscrizione presso le liste speciali uno dei presupposti per l'inserimento lavorativo e la graduatoria rappresenta l'ordine di precedenza per l'invio presso i datori di lavoro per la parte di assunzioni che avviene attraverso chiamata numerica.
I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria sono:- Anzianit di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
- Condizione economica.
- Carico familiare.
- Difficolt di locomozione nel territorio.
Compete alle Regioni individuare elementi aggiuntivi in base alle esigenze territoriali.
Sono comunque escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite dal disabile in conseguenza della perdita della capacit lavorativa.
L'iscrizione alle liste speciali comunque indispensabile anche per le assunzioni con chiamata nominativa.
Possono essere iscritti anche i lavoratori stranieri regolarmente presenti nel nostro paese.
- In attesa di una disciplina organica possono essere iscritte le categorie degli orfani e dei coniugi dei grandi invalidi o dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di sevizio e le categorie equiparate art.18, comma 2 Legge 68/99.
- L'iscrizione consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (art. 1, comma 2, del DPR 10 Ottobre 2000, n. 333; circolare n. 66 del 10 Luglio 2001).
Non pi fissato il limite massimo di et di 55 anni, previsto dalla vecchia normativa, dopo il quale si era cancellati dagli elenchi del collocamento obbligatorio.
Gli invalidi totali (con percentuale di invalidit pari al 100%
) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacit lavorativa risulti positiva.
Dove Andare:
Bisogna recarsi presso il Centro per l'Impiego e presentare la documentazione richiesta.
Si deve essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione:
- Stato di Disoccupazione.
- Stato Invalidante.
I lavoratori licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo mantengono la posizione che avevano al momento dell'inserimento in azienda.
L'iscrizione alle liste speciali deve essere una. Pertanto possibile iscriversi presso il Centro per l'Impiego della zona di residenza, o, in alternativa, presso un Centro per l'Impiego di altra zona.
I centralinisti non vedenti hanno la possibilit di essere iscritti presso pi centri per l'impiego.
Riferimenti Legislativi- Legge n. 68 del 12 marzo 1999, pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 8 (elenchi e graduatorie).
- Decreto del 10 ottobre 2000, n. 333. pubblicato nella G.U. n. 270 del 18.11.2000 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99, art 9.
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000. Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.11 del 2 febbraio 1999. Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte costituzionale n. 454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968.
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