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Agevolazioni IRPEF per Alcune Spese Sanitarie e i Mezzi d'Ausilio

Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempre che esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.

A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 €, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 €) le spese sostenute per:
  • Trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 €).
  • Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale.
  • Acquisto di arti artificiali per la deambulazione.
  • Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41%-36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%-36% per ristrutturazioni).
  • Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella.
  • Sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
  • All'accompagnamento.
  • Alla deambulazione.
  • Al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta. La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico. Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare.

Il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare stesso.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 €), è complessivamente pari a 6.197,48 €.

La documentazione da conservare

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone c0he hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'artic0olo 4 della Legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 9015 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104/92.

In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla Legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (vedi anche la sezione 6-7 del Quadro Riassuntivo delle Agevolazioni sulle spese) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare:
  • Per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata.
  • Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.

Deduzione per gli Addetti all'Assistenza


Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 €, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 €.

Fino al 2006 è invece possibile fruire di una deduzione di 1.820 € per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito e compete anche se il familiare non risulta fiscalmente a carico.

Per determinare le deduzioni spettanti occorre eseguire questo calcolo:

(78.000 oneri deducibili deduzioni teoriche (per carichi familiari e badante) - reddito complessivo) 78.000
  • Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero.
  • Se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete.
  • Se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del coefficiente ottenuto.
  • Qualora la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunga il limite di 1.820 €, l'importo da indicare al numeratore sarà pari all'ammontare della spesa stessa.
In caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di quelli per i familiari, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

Esempio:

Contribuente non autosufficiente con un reddito complessivo nel 2006 di 30.000 €, ha sostenuto oneri deducibili dal reddito per 1.000 € ed effettuato spese per assistenza propria per 1.500 €. Questo il calcolo della deduzione spettante per le spese di assistenza:
(78.000 1.000  1.500 - 30.000) : 78.000 = 0,6474 x 1.500 = 971,10

Qualche Chiarimento:

Le persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Accertamento dello stato di non autosufficienza. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La documentazione. Per fruire della deduzione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Altre precisazioni. L'importo di 1.820 € deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 1.820 €. Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Infine, la deduzione per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 €.


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