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L'Esenzione Permanente dal Pagamento del Bollo

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati in questa sezione e nel quadro riassuntivo, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

In Emilia Romagna e in Lombardia, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla Legge n. 104/92, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell'handicap rilasciato dalla Commissione Sanitaria presente in ogni ASL.


Ufficio Competente


L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l'Ufficio tributi dell'ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Aci.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere. La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Quello che deve fare il disabile Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).

Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

Quello che Deve Fare il Disabile


Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell'apposita pagina. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).

Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione. L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.


N.B. non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

L'Esenzione delle Imposte di Trascrizione sui Passaggi di Proprietà


I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

  • Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.
  • L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
  • La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
  • Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
  • Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.
  • Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
  • Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

La Documentazione


Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

1) Certificazione attestante la condizione di disabilità.
  • Per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica.
  • Per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della Legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle Leggi n.18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge n. 295 del 1990).
  • Per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata Legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 104/1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

2) Ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

3) Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile). Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nella pagina seguente.


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