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Prescrizione degli Ausili


Che cosa è Il Nomenclatore Tariffario, come da definizione, contiene l'elenco delle protesi e degli ausili tecnici ed e' diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti afflitti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

Il Nomenclatore Tariffario viene approvato, generalmente, ogni due anni con Decreto del Ministero della Sanità ed e' quindi 0valido per tutto il territorio nazionale (l'ultimo e' del 28 dicembre 1992 ed e' stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993). Generalmente le protesi e gli ausili tecnici previsti dal nomenclatore, chiamati i presidi, sono erogati con spesa a totale carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Qualora l'utente scelga degli ausili non contemplati nel nomenclatore, ma riconducibili agli stessi per categoria di codice, il Servizio Sanitario Nazionale, dopo aver verificato la veridicità, autorizza la fornitura per un importo pari al corrispondente ausilio del nomenclatore. L'eventuale differenza di prezzo e' a carico dell'invalido.

Chi ha Diritto ad avere gli ausili

  • Gli utenti che hanno diritto all'erogazione di ausili, protesi, ortesi sono esclusivamente gli invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, i privi di vista, i sordomuti, nonché i minori di anni 18 che necessitano di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di un'inabilita' permanente.
  • Agli invalidi del lavoro gli ausili sono erogati dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

Come si Prescrivono gli Ausili

  • Prescrizione.
  • L'ausilio deve essere prescritto da un medico specialista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
  • Preventivo.
  • Il preventivo va richiesto ad una ditta "convenzionata" con il Servizio Sanitario Nazionale.

Note: la normativa in vigore prevede che le aziende che intendono fornire gli ausili sanitari con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale siano iscritte in un apposito elenco regionale ove hanno sede.

Autorizzazione della ASL. di residenza.

Viene concessa presentando la documentazione sopraindicata.

Se la richiesta dell'ausilio viene fatta mentre l'invalido e' ricoverato presso strutture sanitarie pubbliche ubicate nel territorio di una ASL. diversa da quella di residenza, in caso di grave ed urgente necessità l'autorizzazione può essere data anche dall'ASL dove e' ubicata la struttura.

Ritiro dell'ausilio.

Con l'autorizzazione della ASL. e' possibile recarsi dal fornitore prescelto per il ritiro dell'ausilio richiesto.

Collaudo.

Entro dieci giorni dal ritiro dell'ausilio, l'invalido deve presentarsi alla ASL. per il 'collaudo', cioè per far verificare che l'ausilio fornito corrisponda, anche come caratteristiche qualitative, a ciò che era stato prescritto ed autorizzato dalla ASL.

Note: per i non deambulanti, il collaudo può essere fatto anche a domicilio.

Rinnovo dell'ausilio.

Il rinnovo dell'ausilio può essere disposto quando sussistano le seguenti condizioni:

  • Che l'ausilio sia ancora necessario.
  • Che sia trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura.
  • Che l'ausilio precedentemente fornito non sia più idoneo o convenientemente riparabile.
  • Riportiamo qui di seguito degli esempi dei tempi minimi che dovranno trascorrere tra il rilascio di una nuova autorizzazione alla fornitura e la data della precedente autorizzazione.

Ausili ortopedici

  • Calzature, rialzi plantari 18 mesi.
  • Carrozzella a trazione elettrica 6 anni.
  • Carrozzella ortopedica chiudibile 7 anni.
  • Deambulatori, stampelle, tripodi e quadripodi, biciclette 8 anni.
  • Letto ortopedico 8 anni.

Ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti

  • Bastone bianco rigido o pieghevole 3 anni.
  • Macchina da scrivere dattilo-braille 6 anni.

Una ulteriore fornitura dello stesso ausilio viene concessa per una sola volta anche prima della scadenza dei tempi minimi, in caso di smarrimento o di rottura accidentale dell'ausilio sulla base di una formale dichiarazione, sottoscritta dall'invalido e comunque, in caso di rottura, previo accertamento dell'evidenza del danno, dell'impossibilita tecnica della riparazione, della non convenienza economica della riparazione o della perfetta funzionalità dell'ausilio riparato.

Per quanto riguarda i minori di anni 18 non vengono fissati i limiti di tempo tra una fornitura e la successiva, in quanto l'età evolutiva rende necessaria la sostituzione o la modificazione dell'ausilio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto, previ i controlli clinici previsti.

In favore di soggetti con gravi difficoltà di deambulazione o amputati bilaterali di arto superiore, e' concesso un ausilio di riserva dopo almeno sei mesi di adattamento all'uso della prima fornitura.